Seminario - BARI 15 NOVEMBRE 2013
Relatori: Dott. Maurizio Santoloci e Dott.ssa Valentina Vattani


Mattina
"TERRE E ROCCE DA SCAVO (E MATERIALI DA DEMOLIZIONE) TRA PRASSI DI FATTO E REGOLE GIURIDICHE. Un esame ragionato su un tema di rilevante importanza nel campo ambientale per superare interpretazioni distorte e rivalutare le esatte discipline di settore - Aggiornato con le novità introdotte in materia di terre e rocce da scavo dal decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 modificato a seguito della legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98"

BARI 15 NOVEMBRE 2013

  • • Brevi accenni di inquadramento generale alla nozione di rifiuto e sottoprodotto
    • Prassi e regole a confronto
    • Non parliamo più di "terre e rocce da scavo" ma di "materiali da scavo"
    • I casi di esclusione dei materiali da scavo dalla normativa sui rifiuti: le distinte ipotesi disciplinate dal D.M. 161/2012 e dall'art. 41bis del D.L. n. 69/2013
    • Ambito di applicazione del D.M. 161/2012
    • I "materiali da scavo" ed i "materiali di riporto di origine antropica" nel nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo
    • La distinta fattispecie del "riutilizzo in situ" di cui all'art. 185, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 152/2006: due fattispecie distinte
    • Il sottoprodotto e la nozione di "normale pratica industriale" per i materiali da scavo
    • Analisi della documentazione: il Piano di Utilizzo, il Documento di Trasporto e la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)
    • La figura dell'appaltatore e la figura dell'esecutore
    • Responsabilità e sanzioni
    • I casi che fanno cessare la qualifica di "sottoprodotto" ai materiali da scavo tra prassi applicative e regole di legge
    • La gestione dei materiali da scavo prodotti da opere non soggette a VIA ed AIA
    • Condizioni e regole poste dall'art. 41bis del D.L. n. 69/2013
    • I "materiali di riporto" disciplinati dall'art. 41 del D.L. n. 69/2013
    • Il caso dei "piccoli cantieri"

Attenzione a non confondere le terre e rocce da scavo con i
"materiali che derivano da attività di demolizione e costruzione"
discipline a confronto

Pomeriggio
RIFIUTI AGRICOLI (solidi e liquidi) e forestali tra regole di base, disciplina di esclusione e prassi applicative di fatto

  • 1) Preliminare: La nozione base di "rifiuto" e "non rifiuto"

    • La definizione ufficiale prevista dal D.Lgs. n. 152/06 dopo la revisione del D.Lgs. n. 205/10;
    • Le condizioni soggettive: elementi primari che si confermano di diretto interesse ai fini della identificazione del "rifiuto" formale
    • Il sinergico ed altrettanto rilevante concetto del "disfarsi"
    • Non basta che un prodotto abbia un valore di mercato perchè non sia rifiuto
    • Quadro generale dei "non rifiuti"
    • Il "sottoprodotto": definizione e concetto sostanziale dopo la revisione operata dal D.Lgs n. 205/10.
    • Il sottoprodotto e la nozione di "normale pratica industriale", anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione
    • Quando il "sottoprodotto" può e/o deve diventare comunque rifiuto?
    • Le "materie prime secondarie" previste nella normativa previgente e la scomparsa dopo la riforma del D.Lgs. n. 205/10
    • I "rifiuti cessati" previsti dopo la riforma del D.Lgs. n. 205/10 e la duplice ipotesi di disciplina.
    • Da quale momento i "rifiuti cessati" non sono un rifiuto? E quando è inibita per condizioni di fatto e di diritto l'evoluzione in "rifiuti cessati"?
    • Regime di favore ed onere della prova

    2) Rifiuti agricoli e forestali tra regole di base e disciplina di esclusione

    • L'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti per i rifiuti agricoli e forestali
    • Come va letto l'art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06
    • Quando, comunque, i rifiuti agricoli e forestali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti
    • Il distinto caso dei rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche e private
    • La "prassi" di bruciare i rifiuti agricoli/vegetali: smaltimento di rifiuti o attività in totale deroga?
    • L'attività di "autosmaltimento" nel contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06
    • L'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ex art. 256 D.Lgs. n. 152/06: il reato può essere commesso da "chiunque".
    • L'uso in agricoltura delle ceneri derivanti dall'abbruciamento dei residui vegetali
    • Gli incendi derivanti dalla bruciature dei rifiuti agricoli. La ricostruzione della fattispecie come "reato presupposto" dell'incendio: colpa o dolo eventuale

    3) Il deposito temporaneo dei rifiuti agricoli tra regole di base e disciplina in deroga

    • Cenni alla storia del deposito temporaneo ed alla relativa disciplina base generale
    • Le modifiche relative alla movimentazione dei rifiuti da aziende agricole ed al deposito temporaneo apportate dal D.L. n. 5/2012
    • Le due ipotesi particolari di deposito temporaneo per i rifiuti da aziende agricole, lette alla luce anche della disciplina di base del deposito temporaneo
    • Individuazione del soggetto beneficiario della deroga
    • Quali sono effettivamente i rifiuti prodotti dall'azienda agricola che possono beneficiare della disciplina di deroga

    4) L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (c.d. fertirrigazione)

    • Cenni al confine tra scarico e rifiuto liquido come regola di base nel D.Lgs n. 152/06
    • La disciplina giuridica dei liquami degli allevamenti al confine tra scarico e rifiuto liquido - La pratica della "fertirrigazione"
    • I casi di scarichi da allevamento "assimilabili" ai domestici
    • Un tema storico soggetto a modifiche nel tempo
    • Cominciamo dall'inizio: cosa sono i reflui zootecnici e dove sono collocati? Sono uno "scarico"? O sono un "rifiuto liquido"?
    • Riassumendo in modo schematico la posizione giuridica degli allevamenti (grandi e piccoli) che riversano i liquami in vasca nel confine tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale
    • I reflui zootecnici "scaricati" entro la regola della parte terza del D.Lgs. n. 152/06: la qualificazione giuridica
    • I reflui zootecnici riversati in vasca entro la regola della parte quarta del D.Lgs n. 152/06: la qualificazione giuridica
    • I reflui zootecnici riversati in vasca entro la regola della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 ma destinati alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (fertirrigazione): la qualificazione giuridica
    • Le regole dell'eccezione: il D.M. 7 aprile 2006 ("Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento")
    • Il viaggio dei liquami: la documentazione di accompagnamento
    • Gli altri vincoli e divieti
    • L'ambito di applicazione del D.M. 7 aprile 2006 riguarda l'intero ciclo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o solo la fase finale dello spandimento?
    • Quali sanzioni per: a) la vera fertirrigazione, ma irregolare; b) la falsa fertirrigazione?
    5) Alcuni casi particolari di rifiuti da attività agricole

    a) Il letame

    • La regola per escludere le materie fecali dalla disciplina sui rifiuti
    • Ma nel contesto della fertirrigazione come si colloca il letame?
    • Il letame nel D.M. 7 aprile 2006 sulla fertirrigazione
    b) La sansa

    • Il caso specifico delle "sanse umide": quando non si applica la normativa sui rifiuti
    • La sansa esausta ed il suo utilizzo come combustibile

    c) Fecce e vinacce

    • I materiali residuali dalla vinificazione che fuoriescono dal ciclo produttivo che li ha generati possono essere considerati giuridicamente in modo diverso secondo la reale e non fittizia destinazione che viene loro impartita • I possibili impieghi di fecce e vinacce


A TUTTI I PARTECIPANTI VIENE RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
FIRMATO DAI RELATORI



Il corso ha ottenuto 10 crediti formativi per gli avvocati
validi a livello nazionale



E' proibito registrare o filmare la relazione e le diapositive durante il seminario





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